Statuto ATC BO2

 

TITOLO I

Denominazione – Sede – Durata – Scopi dell’Associazione

 

ART. 1 – DENOMINAZIONE

  1. 1. L’Associazione denominata “Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.) Bologna 2 Imolese-Bologna Orientale (BO2), è costituita quale Associazione di diritto privato, ai sensi degli art.14 e seguenti del Codice Civile, nonché della Legge nazionale 157/1992 e della Legge regionale 8/1994 e successive modificazioni.

 

ART. 2 – SEDE

  1. 1. L’Associazione ha sede legale ed amministrativa in Bologna, via di Corticella n. 183/6.
  2. 2. Il Consiglio Direttivo, per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione, ha facoltà di istituire unità locali operative nel territorio di competenza, e di sopprimerle.

 

ART. 3 – DURATA

  1. L’Associazione ha durata illimitata, per altro nel rispetto delle previsioni contenute nella Legge nazionale 157/1992 e nella Legge regionale 8/1994 e successive modificazioni.

 

ART. 4 – SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

  1. 1. L’Associazione non ha fini di lucro.
  2. 2. L’associazione svolge attività di gestione e di organizzazione dell’esercizio venatorio in forma programmata, nell’interesse pubblico e nel territorio di propria competenza, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia e in modo conforme ai contenuti e alle previsioni del Piano Faunistico Venatorio provinciale.

L’Associazione ha esclusivamente finalità di gestione faunistica e di organizzazione dell’esercizio venatorio in forma programmata, nel territorio di competenza.

  1. 3. L’Associazione ha lo scopo di promuovere e valorizzare ogni attività connessa con la tutela e la conservazione del territorio e dell’ambiente, e con gli interessi in materia faunistica, ambientale, venatoria ed agricola.
  2. 4. In particolare, pur se a titolo esemplificativo e non tassativo, per il raggiungimento dei propri fini l’Associazione si propone di:
  3. organizzare le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica;
  4. studiare e promuovere gli interventi per il miglioramento degli habitat;
  5. promuovere l’attribuzione di incentivi, anche economici, a favore dei proprietari e dei conduttori di aziende agricole per la ricostruzione della presenza faunistica compatibile nel territorio;
  6. erogare, nei limiti delle disponibilità delle risorse previste da apposito capitolo di bilancio e da regolamento, contributi per l’indennizzo dei pregiudizi arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica cacciabile, e per interventi, preventivamente concordati, ai fini della prevenzione dei pregiudizi medesimi;
  7. monitorare, anche avvalendosi di enti specializzati, il territorio per individuare e prevenire situazioni di inquinamento e di rischio ambientale, ed elaborare successivamente proposte da sottoporre alle competenti Amministrazioni Pubbliche;
  8. promuovere l’organizzazione e la gestione, anche in collaborazione con altri Enti, di corsi e seminari di cultura e aggiornamento in tema faunistico e ambientale, anche in riferimento con le tecniche compatibili con l’ambiente;
  9. sensibilizzare la tutela ed il rispetto della fauna, della flora, dell’agricoltura e, più in generale, dell’ambiente;
  10. combattere ogni forma illecita di prelievo faunistico, il bracconaggio e l’uso di bocconi avvelenati.
  11. 5. Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali l’Associazione potrà collaborare con tutte le Amministrazioni Pubbliche, gli Enti e le Associazioni che perseguono fini anche parzialmente analoghi. Potrà inoltre avvalersi della collaborazione di privati e di organizzazioni economiche con fine di lucro.
  12. 6. L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle rientranti nello scopo dell’Associazione, eccetto quelle strumentali o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

 

TITOLO II

Soci e Organi sociali.

 

ART. 5 – SOCI

  1. 1. Sono soci dell’A.T.C. i cacciatori iscritti all’A.T.C.

 

ART. 6 – RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI

  1. 1. La qualità di socio non è trasmissibile.
  2. 2. L’associato può sempre recedere dall’Associazione. La comunicazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell’anno sociale in corso.
  3. 3. L’esclusione del socio può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, tra i quali è espressamente compreso il mancato pagamento, per oltre un anno, della quota associativa e dei contributi richiesti con preventiva delibera del Consiglio Direttivo.
  4. 4. Il socio escluso può ricorrere all’Autorità Giudiziaria entro il termine perentorio di sei mesi dal giorno in cui gli è stata comunicata la delibera di esclusione.
  5. 5. I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono richiedere, anche parzialmente, i contributi versati.
  6. 6. I soci nei confronti dei quali sia stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione, non possono richiedere, anche parzialmente, i contributi versati.

 

ART. 7 – ESERCIZIO DEI DIRITTI CONNESSI NEGLI ORGANI DEGLI A.T.C.

  1. 1. I cacciatori iscritti all’A.T.C., possono esercitare i diritti connessi alla qualità di socio, sempre che siano in regola col pagamento della quota associativa e di tutti gli altri contributi richiesti con delibera del Consiglio Direttivo.
  2. 2. I conduttori dei fondi inclusi nell’A.T.C., possono esercitare i diritti, se in possesso di Partita I.V.A., ed eventualmente iscritti all’Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole e iscritti alla C.C.I.I.A.
  3. 3. Gli iscritti alle Associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’art. 13 Legge 349/1986, possono esercitare i diritti, sempre che siano in regola col pagamento delle proprie quote associative.

 

ART. 8 – ORGANI SOCIALI

  1. 1. Sono organi dell’A.T.C.:
  2. il Presidente;
  3. il Consiglio Direttivo;
  4. l’Assemblea, anche in forma di Assemblea dei Delegati, composta dai cacciatori iscritti all’A.T.C., dai Conduttori dei fondi agricoli inclusi nell’A.T.C., dagli Iscritti alle Associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’art. 13 Legge 349/1986 residenti nei Comuni inclusi nell’A.T.C.;
  5. il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

ART. 9 – IL PRESIDENTE

  1. 1. Il Presidente è il legale rappresentante ed agisce in nome e per conto dell’A.T.C.
  2. 2. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo nella prima seduta di insediamento, ed è scelto tra i suoi componenti.
  3. 3. Il Presidente rimane in carica 5 anni e può essere rinominato una sola volta.
  4. 4. In caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente, le funzioni sono assunte dal Vice Presidente o, in sua assenza, dal membro più anziano di età del Consiglio Direttivo il quale, entro il termine di 60 giorni, convoca il Consiglio medesimo per la nomina del nuovo Presidente.
  5. 5. Il nuovo Presidente nominato resta in carica limitatamente alla scadenza del quinquennio previsto.

 

ART. 10 – FUNZIONI E COMPITI DEL PRESIDENTE

  1. 1. Il Presidente rappresenta l’A.T.C. di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché negli organismi pubblici e privati cui l’A.T.C. aderisce.
  2. 2. Il Presidente può conferire con espressa delibera, caso per caso, specifica delega ad altro componente del Consiglio Direttivo.
  3. 3. Nell’esercizio delle proprie funzioni il Presidente:
  4. nomina, rispettivamente nell’ambito del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, un segretario con funzioni di verbalizzante delle riunioni. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario;
  5. convoca e presiede l’Assemblea, fissa l’ordine del giorno e ne coordina i lavori;
  6. convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede coordinandone i lavori, fissa l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo della seduta. La convocazione è effettuata tramite comunicazione postale spedita almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. Tuttavia, in caso di urgenza, è ammessa la convocazione telefonica, telegrafica, via fax o per posta elettronica;
  7. adotta tutti i provvedimenti demandati alla sua competenza dal Consiglio Direttivo;
  8. nei casi di necessità ed urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, al quale sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione utile;
  9. vigila sull’andamento della gestione e sovrintende all’attività generale dell’A.T.C., assumendo gli atti di competenza;
  10. è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all’A.T.C.; cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, e coordina le attività dell’Associazione;
  11. partecipa alla Conferenza degli A.T.C. istituita ai sensi dell’art. 33 bis della LR 8/1994 (e successive modificazioni) o individua un delegato.

 

ART. 11 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. 1. Il Consiglio Direttivo, nominato dalla Provincia, è costituito, nel rispetto delle percentuali fissate dall’art. 32 comma 2, L.R. 8/1994 e successive modificazioni, da 20 componenti così ripartiti:
  2. 6 rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, presenti in forma organizzata sul territorio dell’A.T.C., iscritti alle stesse e residenti o conduttori di fondi agricoli in Comune compreso nell’A.T.C.;
  3. 6 rappresentanti delle Associazioni nazionali venatorie riconosciute, presenti in forma organizzata sul territorio dell’A.T.C., iscritti alle stesse nonché all’A.T.C;
  4. 4 rappresentanti delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute, presenti nel territorio provinciale in cui ricade l’A.T.C., iscritti alle stesse e residenti nella Provincia in cui è compreso l’A.T.C.;
  5. 4 rappresentanti della Provincia nella quale ricade l’A.T.C.
  6. 2. La durata del mandato del Consiglio Direttivo è di 5 anni, e decorre dalla data di nomina da parte della Provincia.
  7. 3. Il Consiglio Direttivo rimane in carica fino al suo rinnovo, limitandosi, dopo la scadenza del quinquennio, ad adottare gli atti urgenti, assicurando comunque il buon andamento della gestione fino all’insediamento del nuovo Consiglio, provvedendo inoltre agli adempimenti per la nomina dei nuovi organi. Nel periodo di prorogatio il Consiglio non può adottare atti di straordinaria amministrazione.
  8. 4. I singoli componenti del Consiglio possono essere rinominati per più mandati.
  9. 5. I componenti del Consiglio Direttivo decadono dalla carica se:
  10. a) siano assenti ingiustificati a tre riunioni consecutive;
  11. b) siano comunque assenti ad oltre un terzo delle riunioni nell’arco di dodici mesi;
  12. c) siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati in relazione ai quali sia stata irrogata la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, per reati societari e per reati in materia venatoria;
  13. d) non siano più iscritti all’Associazione che li ha designati.
  14. 6. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un componente del Consiglio Direttivo, il Presidente dell’A.T.C. ne dà immediato avviso alla Provincia che provvede, entro 15 giorni, alla nomina del successore in base all’elenco dei designati dall’Associazione cui apparteneva il Consigliere deceduto, dimissionario o decaduto.
  15. 7. Qualora vengano esauriti gli elenchi dei designati il Consiglio continua ad operare fino alla naturale scadenza del mandato, sempreché sia presente un numero di componenti pari alla maggioranza relativa della totalità del Consiglio.
  16. 8. I componenti del Consiglio Direttivo che subentrano in corso di mandato, restano in carica limitatamente al restante periodo del quinquennio previsto.
  17. 9. Il Consiglio Direttivo nomina, tra i suoi componenti, su proposta del Presidente, un Vice Presidente che lo rappresenti ed eserciti le funzioni in caso di suo impedimento. Nel caso di assenza o di impedimento anche del Vice Presidente, assume le funzioni il Consigliere con maggiore anzianità di carica o, in subordine, di età.

 

ART. 12 – FUNZIONI E COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. Il Consiglio Direttivo, entro 60 dall’insediamento, propone all’Assemblea il Collegio dei Revisori dei Conti che sarà nominato dalla medesima.
  2. 2. Il Consiglio Direttivo predispone la proposta di bilancio preventivo almeno due mesi prima dell’inizio dell’esercizio finanziario, eventuali variazioni del medesimo, nonché la proposta di bilancio consuntivo entro tre mesi dalla fine dell’esercizio finanziario. Tali proposte, entro il termine di 40 giorni, sono sottoposte all’Assemblea per l’approvazione. A seguito dell’approvazione si provvede alla trasmissione alla Provincia.
  3. 3. Il Consiglio Direttivo trasmette il bilancio consuntivo e la relativa documentazione al Collegio dei Revisori dei Conti, per l’opportuno controllo e la stesura della prevista relazione che deve accompagnare il bilancio stesso, almeno 20 giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea che deve discuterlo. Ogni trimestre il Consiglio Direttivo sottopone ai Sindaci Revisori i verbali, le delibere e la contabilità per le verifiche trimestrali.
  4. 4. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. Per la validità delle riunioni è richiesta la maggioranza assoluta in prima convocazione, mentre in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
  5. 5. Il Consiglio Direttivo decide in ordine all’assunzione ed al licenziamento del personale, nonché agli incarichi di consulenza e assistenza. Inoltre può stabilire l’eventuale rimborso spese per i membri del Consiglio Direttivo, nonché i rimborsi per l’adempimento di specifici incarichi.
  6. 6. Il Consiglio Direttivo aderisce alle strutture di Coordinamento e Servizi tecnico-amministrativi composte da tutti gli ATC presenti sul territorio provinciale, come previsto dall’art. 38 comma 8, L.R. 8/1994 e successive modificazioni.
  7. 7. Il Consiglio Direttivo pubblicizza la propria attività, promuove la conoscenza dell’ATC e le sue finalità, garantisce l’informazione delle proprie iniziative su tutto il territorio di competenza; favorisce la formazione, l’aggiornamento, e la qualificazione degli iscritti in campo faunistico-venatorio.
  8. 8. Fermi gli adempimenti previsti dalla Legge 157/1992, dalla L.R. 8/1994 e successive modificazioni, e dai vigenti Regolamenti regionali per la gestione faunistico-venatoria degli Ungulati, il Consiglio direttivo:
  9. a) stabilisce:

1) l’entità del contributo annuo alla gestione dell’A.T.C. che ciascun cacciatore deve versare per essere iscritto, entro i limiti minimi e massimi fissati dalla Regione, in modo da garantire le risorse necessarie a realizzare, relativamente al territorio dell’A.T.C.,  le attività di prevenzione e di contribuzioni all’indennizzo per i pregiudizi arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica cacciabile, nonché alla realizzazione degli interventi previsti nel PAI e alla gestione dell’A.T.C.;

2) l’entità del contributo annuo, commisurato alle spese di gestione e di organizzazione in rapporto alle opere di prevenzione, di salvaguardia ambientale messa in atto, e di contribuzione all’indennizzo per i pregiudizi arrecati alle produzioni agricole, che ogni cacciatore di ungulati deve versare per l’esercizio di tale caccia, ai sensi dell’art. 56 comma 7 lettera b), L.R. 8/1994 e successive modificazioni;

3) l’entità del contributo annuo, commisurato alle spese di gestione e di organizzazione in rapporto alle opere di prevenzione, di salvaguardia ambientale messa in atto, e di contribuzione all’indennizzo per i pregiudizi arrecati alle produzioni agricole, che ogni cacciatore di ungulati deve versare per l’esercizio della caccia in mobilità controllata al di fuori dell’ATC di appartenenza, ai sensi dell’art. 36 bis, comma 4, L.R. 8/1994 e successive modificazioni;

  1. b) può proporre annualmente alla Provincia, per giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali, ulteriori limitazioni al calendario venatorio concernenti le modalità di esercizio della caccia, la limitazione delle specie cacciabili, il numero delle giornate settimanali di caccia, i periodi e gli orari di caccia, il carniere giornaliero e stagionale per specie;
  2. c) può promuovere in accordo con i conduttori e/o proprietari dei fondi agricoli gli interventi per la prevenzione dei pregiudizi arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e la valutazione della loro reale efficacia in termini di riduzione dei danni;
  3. d) cura la valutazione dei danni provocati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica cacciabile nei fondi ricompresi nell’A.T.C.; individua, con regolamento, i criteri per la quantificazione degli stessi e corrisponde i contributi per il loro indennizzo, nei limiti della capienza di un apposito fondo a ciò espressamente istituito con specifica posta di bilancio. Il Consiglio Direttivo svolge tali adempimenti secondo quanto previsto dalle direttive regionali di cui all’art. 62 comma 1 lettera e) della L.R. 8/1994 e successive modificazioni;
  4. e) cura la definizione progettuale degli interventi di miglioramento ambientale e corrisponde gli incentivi a favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per la tutela ed il ripristino degli habitat e l’incremento della fauna selvatica secondo quanto previsto dai criteri determinati dalla Regione in attuazione dell’art. 13 comma 1 della L.R. 8/1994 e successive modificazioni;
  5. f) predispone i piano di ripopolamento, gli interventi ambientali sul territorio di competenza dell’A.T.C., ed intraprende azioni per l’incremento del patrimonio faunistico, anche stipulando convenzioni con i proprietari o conduttori dei fondi;
  6. g) propone l’istituzione e la modifica di zone di protezione alla Provincia territorialmente competente;
  7. h) aderisce alla convenzioni con la Provincia per la gestione delle zone di protezione ai sensi dell’art. 23 comma 1 della L.R. 8/1994, e successive modificazioni;
  8. i) può proporre alla Provincia la suddivisione del territorio in distretti gestionali e nomina i responsabili di ciascun distretto per ogni specie;
  9. j) predispone appropriate forme di vigilanza venatoria volontaria nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 58 e 59 della L.R. 8/1994, e successive modificazioni, dalle modalità determinate dalla Regione in attuazione dell’art. 59 comma 3 della medesima legge e dal Regolamento provinciale per la disciplina del coordinamento delle guardie volontarie;
  10. k) collabora con la Provincia per tutte le altre azioni legate alla gestione faunistica ambientale del territorio;
  11. l) redige i programmi annuali di attività che contemplano in particolare la ricognizione delle risorse ambientali, delle presenze faunistiche e dei prelievi venatori programmati; l’incremento sostenibile delle popolazioni animali selvatiche e i dati inerenti l’impatto delle singole specie sulle attività antropiche; le attività necessarie ad evitare danni effettivi alle produzioni agricole; le azioni di programmazione ed eventuale limitazione dal prelievo venatorio per forme di caccia specifiche; l’istituzione di aree di rispetto, e li trasmette alla Provincia entro il mese di febbraio, sentita l’assemblea;
  12. m) delibera in ordine all’accesso dei cacciatori nel proprio ambito nel rispetto della normativa regionale vigente in materia, e tramite l’utilizzo del sistema regionale di gestione informatizzata delle iscrizioni agli ATC, informa in tempo reale delle avvenute iscrizioni la Regione, la Provincia territorialmente competente e i Comuni di residenza dei cacciatori iscritti;
  13. n) individua annualmente la percentuale di sicurezza, come previsto dalla Direttiva regionale ai sensi dell’art. 35 comma 1 L.R. 8/1994, e successive modificazioni;
  14. o) propone alla Provincia, per motivate esigenze gestionali, eventuali modifiche perimetrali dell’A.T.C.;
  15. p) delibera, e comunica alla Provincia territorialmente competente, le modalità per riconoscere ai cacciatori iscritti la facoltà di utilizzare giornate di competenza per ospitare, mediante interscambio e senza finalità di lucro, un altro cacciatore, anche se residente fuori regione;
  16. q) esprime, su richiesta della Provincia territorialmente competente, un parere sul rilascio della autorizzazione ad allenare i cani nel proprio territorio fuori dal periodo di caccia, secondo le norme del calendario venatorio, ai cacciatori non iscritti che non abbiano tale possibilità nell’ATC di appartenenza;
  17. r) prevede e coordina forme di collaborazione dei cacciatori alla gestione dell’A.T.C., mediante interventi di servizio volontario attinenti al perseguimento degli scopi associativi, per i quali possono essere previste forme adeguate di riconoscimento, secondo modalità da definirsi con apposito regolamento;
  18. s) provvede ad adottare una adeguata copertura assicurativa per le attività di volontariato specificamente richieste dall’A.T.C., nonché per la responsabilità civile verso terzi per le attività svolte dai consiglieri;
  19. t) adotta tutte le prescrizioni e predispone e attua tutte le disposizioni previste dal Regolamento Regionale per la gestione degli ungulati stilando un apposito regolamento;
  20. u) può chiedere l’iscrizione dell’A.T.C. alla sezione provinciale del territorio di appartenenza dell’elenco regionale di volontariato di protezione civile, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 17 L.R. 1/2005, per concorrere alle attività di protezione civile, avvalendosi delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei componenti dell’Assemblea;
  21. v) sottopone all’assemblea per l’approvazione i regolamenti predisposti sull’attività venatoria e gestionale, e successivamente li trasmette alla Provincia per il controllo di legittimità;
  22. z) al fine di poter irrogare ai cacciatori iscritti sanzioni disciplinari per violazione delle norme statali e regionali in materia di caccia, può stipulare con la Provincia accordi e convenzioni finalizzati ad ottenere pronta comunicazione dei verbali d’accertamento di violazione elevati dalla Polizia Provinciale. Fermo restando il rispetto della normativa sulla Privacy.
  23. 9. Il Consiglio Direttivo, per ragioni di necessità ed urgenza, adotta i provvedimenti di competenza dell’Assemblea, con successiva ratifica nella prima assemblea utile.
  24. Il Consiglio Direttivo svolge altresì tutti gli altri compiti che la normativa vigente o lo Statuto non attribuiscono ad altri organi e può delegare ai propri componenti l’esecuzione di specifiche attività.

 

ART. 13 – L’ASSEMBLEA

  1. 1. Ai sensi dell’art. 32 comma 1 lettera c) della L.R. 8/1994 e successive modificazioni, l’Assemblea è costituita dai cacciatori iscritti all’A.T.C., dai conduttori dei fondi agricoli inclusi nell’A.T.C., dagli iscritti alle Associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’art. 13 della Legge 349/1986 residenti nei Comuni inclusi nell’A.T.C.
  2. 2. L’assemblea è insediata dal Consiglio Direttivo uscente su convocazione del Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo. Successivamente è convocata almeno due volte all’anno dal Consiglio Direttivo; altresì, può essere convocata su richiesta motivata da almeno un quarto (1/4) dei membri dell’Assemblea o dei due terzi (2/3) i componenti del Consiglio Direttivo. L’assemblea può riunirsi anche al di fuori della sede sociale, purché nella Provincia territorialmente competente.
  3. 3. La convocazione dell’Assemblea è effettuata, in caso di Assemblea Generale, tramite pubblicità a mezzo affissione presso la sede sociale dell’A.T.C., le sedi comunali delle Associazioni di categoria, le sedi municipali ed altri luoghi pubblici, almeno 15 giorni prima della data fissata per la convocazione; l’Assemblea dei Delegati è convocata tramite comunicazione postale o di posta elettronica, nonché mediante affissione presso la sede sociale, almeno 15 giorni prima della data fissata per la convocazione.
  4. 4. Per la validità della riunione occorre la maggioranza assoluta in prima convocazione; in seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le decisioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
  5. 5. L’Assemblea rimane in carica 5 anni.
  6. 6. Ai sensi dell’art. 32 comma 6 L.R. 8/1994 e successive modificazioni, l’Assemblea provvede all’elezione dell’Assemblea dei Delegati, in rappresentanza della base assembleare, costituita dai delegati dei cacciatori iscritti all’A.T.C., dai delegati dei conduttori dei fondi agricoli inclusi nell’A.T.C., dai delegati degli iscritti alle Associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’art. 13 della Legge 349/1986 residenti nei Comuni inclusi nell’A.T.C.
  7. 7. Il numero complessivo dei delegati è calcolato in misura di un delegato ogni 50 componenti l’Assemblea generale. I delegati, comunque non inferiori a 42 e non superiori a 168, per il 38% sono i rappresentanza dei cacciatori iscritti, per il 38% in rappresentanza dei conduttori di fondi agricoli inclusi nell’A.T.C., e per il 24% degli iscritti alle Associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’art. 13 della Legge 349/1986 residenti nei Comuni inclusi nell’A.T.C.
  8. 8. All’Assemblea dei Delegati sono demandati tutti i compiti dell’Assemblea; l’ Assemblea dei Delegati, inoltre, delibera la dichiarazione di decadenza dei propri componenti, su proposta del Consiglio Direttivo.
  9. 9. I delegati decadono dall’incarico se riportano condanna, passata in giudicato, per reati per i quali sia stata irrogata la interdizione dai pubblici uffici, per reati societari, per reati in materia venatoria, nonché qualora non siano più iscritti all’Associazione di appartenenza al momento della elezione. Il delegato decaduto è sostituito dal Consiglio Direttivo con il primo dei non eletti della lista di appartenenza.
  10. 10. In Assemblea Generale e’ ammessa la rappresentanza al voto previo conferimento di apposita delega scritta ad un appartenete alla medesima categoria. Tuttavia, ciascun partecipante non può rappresentare più di un avente diritto al voto.
  11. 11. In Assemblea dei Delegati non sono ammesse deleghe.

 

ART. 14 – COMPITI DELL’ASSEMBLEA

  1. 1. Ai sensi dell’art. 32 comma 5 L.R. 8/1994 e successive modificazioni, l’Assemblea:
  2. approva lo Statuto e le relative modifiche;
  3. approva entro il termine dell’esercizio sociale di ogni anno il bilancio di previsione annuale (bilancio preventivo dell’esercizio successivo), ed eventuali variazioni del medesimo;
  4. approva entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il conto consuntivo (bilancio consuntivo) dell’esercizio precedente. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l’approvazione può avvenire entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale;
  5. approva i regolamenti sull’attività venatoria e gestionale predisposti dal Consiglio Direttivo;
  6. dichiara la decadenza dei componenti del Consiglio Direttivo, su proposta del Consiglio medesimo;
  7. assume decisioni su ogni materia che le sia sottoposta dal Consiglio Direttivo;
  8. approva tutti gli atti di amministrazione straordinaria;
  9. elegge i delegati come propri rappresentanti;
  10. può determinare, su proposta del Consiglio Direttivo, l’entità dei eventuali compensi a favore dei Consiglieri.
  11. 2. L’Assemblea, inoltre, ratifica i provvedimenti adottati in via d’urgenza dal Consiglio Direttivo.

 

ART. 15 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

  1. 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo tra soggetti in possesso di adeguate competenze economico-contabili, è composto da 3 membri effettivi e da 2 supplenti. Il Presidente, nominato all’interno dei 3 membri effettivi, deve essere iscritto all’Albo dei Revisori dei Conti.
  2. 2. Il Collegio dei Revisori dei Conti verifica regolarità contabile e amministrativa della gestione dell’A.T.C.
  3. 3. Il Collegio dei Revisori dei Conti effettua, ogni trimestre, la verifica contabile ed amministrativa redigendo apposito verbale; inoltre, redige la relazione finale d’esercizio che diviene parte integrante del bilancio consuntivo.
  4. 4. I Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea; restano in carica 5 anni e sono rinnovabili.

 

ART. 16 – MODALITA’ PER L’ELEZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI

  1. 1. Fanno parte dell’Assemblea dei Delegati:
  2. gli eletti dai cacciatori iscritti all’A.T.C., anch’essi iscritti all’A.T.C. medesimo, che appartengono ad Associazioni Venatorie nazionali riconosciute e presenti in forma organizzata sul territorio;
  3. gli eletti dai conduttori dei fondi inclusi nell’A.T.C., anch’essi conduttori di un fondo incluso nell’A.T.C. medesimo, iscritti alle Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti in forma organizzata sul territorio;
  4. gli eletti dagli iscritti alle Associazioni di Protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’art. 13 Legge 349/1986, presenti in forma organizzata sul territorio dell’A.T.C., che siano iscritti alle medesime e residenti nei Comuni inclusi nell’A.T.C.
  5. 2. Ciascun componente dell’Assemblea, in relazione ad una sola categoria di appartenenza, elegge i delegati votando una delle liste di candidati. Le liste devono essere presentate al Consiglio Direttivo entro i 2 mesi anteriori alla naturale scadenza per il rinnovo dell’Assemblea. In caso di presentazione parziale di liste, si procede comunque alle elezioni.
  6. 3. Il numero dei canditati per ogni lista deve essere almeno una volta e mezzo il numero dei delegati per categoria, per permettere eventuali sostituzioni di un delegato. La sostituzione segue l’ordine di preferenza della relativa lista. Ciascuna lista deve essere accompagnata da un numero di firme raccolte a sostegno dei candidati pari al meno al 5% della base assembleare di categoria, ivi conteggiando la firma obbligatoria di tutti i candidati.
  7. 4. Il componente dell’Assemblea che appartenga a più di una categoria, può esercitare il voto solo per la categoria alla quale ha espressamente optato.
  8. 5. Nell’ambito del numero dei delegati attribuiti a ciascuna categoria, per ogni lista è eletto un numero di delegati direttamente proporzionale al numero dei voti ottenuti dalla lista stessa. Per la lista che ottiene più voti il numero dei delegati non può essere comunque superiore ai 2/3 del numero dei delegati attribuiti a ciascuna categoria.
  9. 6. Se due o più Associazioni appartenenti alla stessa categoria raggiungono un’intesa, devono presentare al Consiglio Direttivo, negli stessi termini e modalità sopra individuate, una dichiarazione di apparentamento recante la sottoscrizione congiunta dei legali rappresentanti delle Associazioni interessate, contenente l’impegno a partecipare unite alle elezioni, nonché la lista congiunta di candidati.
  10. 7. In caso di mancata presentazione delle liste da parte di una categoria, si procede comunque all’elezione con le modalità di cui ai commi precedenti.
  11. 8. Le elezioni sono indette dal Consiglio Direttivo dandone comunicazione tramite pubblicità a mezzo affissione presso la sede dell’A.T.C., le sedi comunali delle Associazioni delle categorie interessate, le sedi municipali e altri luoghi pubblici, almeno 15 giorni prima della data fissata.
  12. 9. Il Consiglio Direttivo uscente nomina al suo interno una Commissione elettorale con il compito di calcolare la composizione assembleare ed il numero dei delegati risultante da tale composizione, assegnare ad ogni categoria il numero dei delegati spettante in base al presente Statuto, avviare la procedura per le elezioni, verificare i requisiti degli iscritti alle liste, sovrintendere a tutte le operazioni di voto, regolamentare tutte le modalità afferenti lo scrutinio dei voti e redigere apposito verbale.
  13. 10. La Commissione elettorale, composta da almeno 4 membri, tra i quali un Presidente ed un Segretario, prevede la rappresentanza delle tre categorie sopra citate e della Provincia.
  14. 11. La Commissione elettorale deve consentire la massima partecipazione alle operazioni di voto, anche prevedendo le votazioni in sede distaccate, garantire la segretezza del voto e l’apertura dei seggi per almeno 8 ore continuative. In caso di votazioni in sede distaccate, la Commissione elettorale deve nominare proprie sotto commissioni, composte secondo i criteri di cui al comma precedente, preposte all’attuazione delle funzioni sopra indicate.
  15. 12. La composizione assembleare è calcolata sommando:
  • i cacciatori iscritti all’A.T.C., in regola con il pagamento delle quote associative alla data di indizione delle elezioni;
  • i conduttori dei fondi agricoli inclusi nell’A.T.C., in possesso di Partita I.V.A., ed eventualmente iscritti all’Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole e iscritti alla C.C.I.I.A., al 31 dicembre dell’anno precedente;
  • gli iscritti alle Associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’art. 13 della Legge 349/1986, maggiorenni, residenti nei Comuni inclusi nell’A.T.C., in regola con il pagamento delle quote associative al 31 dicembre dell’anno precedente, risultanti dalle dichiarazioni dei legali rappresentanti delle Associazioni.
  1. 13. La Commissione elettorale ha facoltà di verificare il numero degli iscritti alle Associazioni appartenenti alle tre categorie.
  2. 14. Il Consiglio Direttivo, visto il verbale redatto dalla Commissione elettorale, con proprio atto deliberativo ufficializza l’Assemblea dei Delegati e fissa il giorno, l’ora e il luogo della riunione di insediamento, da svolgersi entro e non oltre 30 giorni dall’ufficializzazione.

 

ART. 17 – MODALITA’ PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. 1. Il Presidente dell’A.T.C., almeno 90 giorni prima della scadenza del Consiglio Direttivo, avvia le procedure per il rinnovo del Consiglio tramite comunicazione postale alle Associazioni di categoria territorialmente interessate e alla Provincia. Dell’avvio della procedura è data anche pubblicità con affissione di avviso presso la sede sociale dell’A.T.C., le sedi municipali ricadenti nel territorio dell’A.T.C., nonché altri luoghi pubblici.
  2. 2. Nei successivi 30 giorni le Associazioni interessate presentano all’A.T.C.:
  3. le informazioni documentate, sottoscritte dal legale rappresentante, circa la propria natura, le proprie finalità e le strutture organizzate sul territorio, nonché il quadro di rappresentatività, con particolare riguardo alla consistenza numerica, intesa come numero di soci aderenti al 31 dicembre dell’anno precedente ed in regola con i pagamenti delle quote associative, l’ampiezza e la diffusione delle loro strutture organizzative, e l’attività svolta;
  4. i nominativi dei designati in numero pari almeno al doppio del numero dei componenti del Consiglio Direttivo per la categoria di riferimento in ordine di priorità crescente, la loro disponibilità alla nomina e allo svolgimento dell’incarico, e la mancanza di cause ostative.
  5. 3. Due o più Associazioni della stessa categoria possono concorrere congiuntamente all’assegnazione dei posti qualora presentino all’A.T.C., entro i termini sopra indicati, una dichiarazione di apparentamento. Detta dichiarazione, sottoscritta congiuntamente dai Legali rappresentanti delle Associazioni interessate, contiene l’impegno a partecipare unitariamente al procedimento per la nomina del Consiglio Direttivo. Le Associazioni partecipanti al raggruppamento possono presentare congiuntamente i dati e le notizie precedentemente indicate.
  6. 4. Entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, il Presidente dell’A.T.C., verificato il possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto per la nomina a componente del Consiglio Direttivo, fa pervenire alla Provincia i dati, i documenti acquisiti, ed i nominativi designati dalle Associazioni.

 

ART. 18 – MODALITA’ PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE

  1. 1. Il Presidente è nominato fra i componenti del Consiglio Direttivo nel corso della riunione di insediamento.
  2. 2. La riunione è presieduta dal Consigliere più anziano di età, il quale nomina, tra i Consiglieri, un componente con funzioni di segretario verbalizzante e due scrutatori.
  3. 3. La seduta è dichiarata valida, in prima convocazione, se sono presenti la maggioranza effettiva dei Consiglieri; in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei presenti.
  4. 4. E’ nominato Presidente del Consiglio Direttivo il Consigliere che riporta il numero maggiore dei voti; in caso di parità tra due o più candidati è nominato quello più anziano di età.

 

ART. 19 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

 

  1. 1. Tutti i Soci dell’A.T.C. hanno diritto di:
  2. partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
  3. ricoprire cariche associative;
  4. partecipare direttamente all’Assemblea con diritto di voto o, nel caso dell’Assemblea dei Delegati, tramite i propri delegati;
  5. prendere visione, nel rispetto della normativa sulla Privacy, di tutti gli atti deliberativi e di tutta la relativa documentazione dell’Associazione, che li riguardano personalmente. L’eventuale rilascio di copie, previo richiesta autorizzata dal Consiglio Direttivo, è subordinato al pagamento dei diritti di segreteria determinati annualmente da detto Organo.
  6. 2. Tutti i soci dell’A.T.C.:
  7. devono osservare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le delibere legalmente adottate dagli organi sociali in applicazione del presente Statuto;
  8. devono tenere un comportamento degno e coerente con gli scopi e i valori dell’Associazione, richiamati nel presente Statuto;
  9. partecipano, nella misura delle proprie possibilità, alle attività dell’Associazione;
  10. devono tenere un comportamento rispettoso nei confronti dei Soci, nonché delle Istituzioni preposte alla Vigilanza ed al Controllo in materia Venatoria.

 

ART. 20 – SANZIONI DISCIPLINARI AI CACCIATORI

  1. 1. Salvi i casi espressamente e specificamente regolati, ai cacciatori iscritti che trasgrediscono i doveri fissati dal presente Statuto è irrogata la sanzione disciplinare della sospensione della possibilità di esercitare la caccia nell’A.T.C., da 1 a 6 giornate di effettivo esercizio venatorio.
  2. 2. Salvo quanto previsto dalla Legge 157/1992 e dall’art. 61 L.R. 8/1994 e successive modificazioni, ai cacciatori che incorrono nelle violazioni di cui all’art. 61 comma 1 L.R. 8/1994 citata, lettere b), i), n) prima parte, o), t), z), aa), eee), fff), ggg), è irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dalla possibilità di esercitare la caccia nell’A.T.C., da 1 giornata di effettivo esercizio venatorio a 3 intere Stagioni Venatorie.
  3. 3. Le sanzioni di cui al comma precedente si aggiungono ad eventuali altre giornate di sospensione irrogate in base alle norme previste dal presente statuto.
  4. 4. Le sanzioni previste nel presente articolo si applicano, possibilmente, a partire dalla stessa stagione venatoria in cui sono irrogate e, in ogni caso, dall’apertura della caccia alla selvaggina stanziale o dall’apertura generale della caccia agli ungulati in A.T.C.
  5. 5. In caso di recidiva, le sanzioni disciplinari di cui ai commi precedenti possono essere raddoppiate.
  6. 6. Le sanzioni esecutive anche nella, o nelle annate successive non decadono in caso di mancata iscrizione all’A.T.C. di appartenenza nella stagione venatoria in cui ricade, sia pure parzialmente, la sanzione.
  7. Le sanzioni sono applicate, anche per l’eventuale residuo, all’atto della nuova iscrizione in qualsiasi A.T.C. della Provincia di Bologna.

 

ART. 21 – PROCEDIMENTO PER L’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI PREVISTE DALL’ART. 20

  1. 1. Le sanzioni previste dall’art. 20 del presente Statuto sono irrogate con delibera del Consiglio Direttivo, su parere della Commissione Disciplinare, all’uopo costituita a cura del Consiglio medesimo.
  2. 2. Il Consiglio Direttivo adotta un proprio regolamento interno per la nomina della Commissione Disciplinare, e per la procedura di infrazione.
  3. 3. Il Regolamento deve garantire all’incolpato la facoltà di contraddire tramite la presentazione di scritti difensivi.

 

ART. 22 – CONDIZIONI DI ISCRIZIONE E DI AMMISSIONE DEI CACCIATORI. SANZIONI

  1. 1. Per le condizioni di iscrizione e di ammissione dei cacciatori si fa espresso riferimento e rimando alle Direttive Regionali emanate ai sensi dell’art. 35 comma 1, L.R. 8/1994 e successive modificazioni.
  2. 2. I cacciatori devono provvedere al pagamento della quota annua di iscrizione entro il termine stabilito dalle Direttive Regionali, richiamate al comma 1.
  3. 3. Nello stesso termine i cacciatori di ungulati, per esercitare tale tipo di caccia, devono provvedere al pagamento del contributo annuo stabilito dal Consiglio Direttivo dell’A.T.C., ai sensi dell’art. 56 comma 7, L.R. 8/1994 e successive modificazioni.
  4. 4. Nello stesso termine i cacciatori di ungulati, che esercitano tale caccia in regime di mobilità controllata al di fuori dell’A.T.C. di appartenenza ai sensi dell’art. 36 bis comma 4, L.R. 8/1994 e successive modificazioni, devono provvedere al pagamento del contributo annuo stabilito dal Consiglio Direttivo dell’A.T.C.
  5. 5. Il termine per il pagamento della quota di iscrizione e del contributo annuo per la caccia agli ungulati, sono perentori.
  6. 6. Ai cacciatori che non rispettano il termine previsto per il pagamento della quota di iscrizione o del contributo annuo per la caccia agli ungulati di cui ai commi precedenti, si applicano le seguenti sanzioni disciplinari:
  7. a) sospensione dalla possibilità di esercitare la caccia nell’A.T.C. per 1 (UNA) giornata di effettivo esercizio venatorio, qualora il pagamento sia effettuato tra il 16° (sedicesimo) ed il 30° (trentesimo) giorno dalla scadenza;
  8. b) sospensione dalla possibilità di esercitare la caccia nell’A.T.C. per 2 (DUE) giornate di effettivo esercizio venatorio, qualora il pagamento sia effettuato tra il 31° (trentunesimo) ed il 60° (sessantesimo) giorno dalla scadenza;
  9. c) sospensione dalla possibilità di esercitare la caccia nell’A.T.C. per 4 (QUATTRO) giornate di effettivo esercizio venatorio, qualora il pagamento sia effettuato tra il 61° (sessantunesimo) ed il 90° (novantesimo) giorno dalla scadenza;
  10. d) sospensione dalla possibilità di esercitare la caccia nell’A.T.C. per 7 (SETTE) giornate qualora il pagamento sia effettuato oltre il 91° (novantunesimo) giorno dalla scadenza.
  11. 7. L’applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al presente articolo decorre, in relazione alla stagione venatoria cui si riferisce il pagamento:
  12. a) dalla pre-apertura in A.T.C. della caccia alla selvaggina migratoria, per il mancato pagamento della quota di iscrizione;
  13. b) dall’apertura generale della caccia agli ungulati in A.T.C., per il mancato pagamento dei contributi richiesti ai sensi degli artt. 56 comma 7 lettera b) e 36 bis comma 4, L.R. 8/1994 e successive modificazioni.
  14. 8. Le sanzioni disciplinari previste nel presente articolo sono prontamente irrogate dal Presidente del Consiglio Direttivo o dai Consiglieri all’uopo delegati. Il Consiglio Direttivo provvede alla ratifica del provvedimento che irroga la sanzione, nella prima riunione utile successiva.

 

TITOLO III

Patrimonio sociale

 

ART. 23 – PATRIMONIO DELL’A.T.C.

  1. 1. Il patrimonio dell’A.T.C. è indivisibile, sia durante la vita dell’Associazione, sia in caso di suo scioglimenti.
  2. 2. Il patrimonio dell’A.T.C. è costituito da:
  3. a) Fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro versati dagli iscritti;
  4. b) beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
  5. c) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
  6. d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

 

ART. 24 – RISORSE ECONOMICHE

  1. 1. Per il proprio funzionamento l’A.T.C. trae risorse economiche da:
  2. quote associative annuali;
  3. contributi degli aderenti e dei privati;
  4. contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni Pubbliche;
  5. contributi di Organismi Internazionali;
  6. rimborsi derivanti da convenzioni;
  7. rendite derivanti dal patrimonio.
  8. 2. Tutte le entrate devono essere destinate alla realizzazione delle finalità dell’Associazione.

 

ART. 25 – BILANCIO D’ESERCIZIO

  1. 1. L’esercizio sociale dell’A.T.C. ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
  2. 2. Entro il mese di marzo dell’anno successivo all’esercizio finanziario considerato, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, che sottopone all’approvazione dell’assemblea. Qualora particolari esigenze lo richiedano, la redazione del bilancio può essere posticipata al mese di aprile.
  3. 3. Il bilancio consuntivo è redatto secondo il principio di competenza ed è costituito dal rendiconto annuale economico e finanziario delle attività svolte.
  4. 4. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo (dell’esercizio finanziario successivo), e lo sottopone all’approvazione dell’assemblea. Qualora particolari esigenze lo richiedano, la redazione del bilancio può essere posticipata al mese di novembre.
  5. 5. I bilanci devono prevedere, con apposito capitolo, la dotazione del Fondo per la prevenzione ed il contributo all’indennizzo dei pregiudizi arrecati da fauna cacciabile in territorio A.T.C.
  6. 6. Eventuali avanzi di gestione devono essere preventivamente imputati alla costituzione e integrazione o reintegrazione del Fondo di Riserva, nonché alla integrazione del Fondo per la Prevenzione ed il contributo all’indennizzo.
  7. 7. Gli ulteriori avanzi di gestione possono essere destinati solo alle attività istituzionali dell’A.T.C.
  8. 8. E’ fatto divieto di ripianare eventuali perdite di gestione mediante ricorso al credito o l’assunzione, sotto qualsiasi forma, di finanziamenti.
  9. 9. E’ fatto divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
  10. 10. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’A.T.C., nei 15 giorni anteriori alla data di convocazione dell’Assemblea che li approva, a disposizione dei Soci.
  11. 11. I Soci possono ottenere copia dei bilanci, previo pagamento dei diritti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

 

TITOLO IV

Scioglimento e liquidazione

 

ART. 26 – LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATROMONIO SOCIALE

  1. 1. In caso di scioglimento dell’A.T.C. saranno nominati uno o più liquidatori, ai quali saranno conferiti i necessari poteri e attribuiti gli eventuali compensi.
  2. 2. Lo scioglimento e la messa in liquidazione dell’A.T.C. possono essere revocate con delibera dell’Assemblea.
  3. 3. Il patrimonio che residua al termine della liquidazione sarà devoluto ad Enti che hanno finalità a quelle dell’A.T.C., o a fini di pubblica utilità.
  4. 4. Sono esclusi rimborsi o devoluzioni a favore degli iscritti, sotto qualsiasi forma.
  5. 5. In caso di accorpamento di A.T.C. operanti nella stessa Provincia, il capitale sociale entrerà a far parte della nuova Associazione.

 

TITOLO V

Disposizioni generali e finali

 

ART. 27 – INCOMPATIBILITA’

  1. 1. Coloro che ricoprono le cariche di Presidente o di componente del Consiglio Direttivo dell’A.T.C., non possono instaurare con l’Ente alcun rapporto economico connesso con le proprie attività imprenditoriali, commerciali, industriali, professionali.
  2. 2. La disposizione di cui al comma precedente ai applica anche ai componenti del Collegio dei Revisori.

 

ART. 28 – NORME TRANSITORIE E FINALI

  1. 1. Ogni revisione del presente statuto dovrà essere adottata nel rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 32 commi 4 e 5 della L.R. 8/1994 e successive modificazioni.
  2. 2. Lo Statuto, una volta divenuto esecutivo, è pubblicato all’Albo Pretorio della Provincia e affisso nei locali della sede dell’A.T.C., nonché all’Albo Pretorio dei Comuni ricompresi nell’A.T.C.
  3. 3. Il Consiglio Direttivo è autorizzato ad apportare al presente statuto tutte le modifiche o integrazioni richieste ai sensi dell’art. 32 bis, comma 4, L.R. 8/1994 e successive modificazioni.
  4. 4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

 

 

 

Approvato dal Consiglio Direttivo dell’A.T.C. BO2 nella seduta del 9 gennaio 2009.

 

Approvato, nel testo così modificato, dalla Assemblea degli aventi diritto dell’A.T.C. BO2, nella seduta del 27 gennaio 2009.

Per richieste e informazioni consultate